PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di impiego dell'uniforme e di identificabilità del personale delle Forze di polizia, impiegato in servizi di ordine pubblico, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire l'obbligo generale per tutto il personale delle Forze di polizia di indossare le prescritte uniformi stabilendo che sulle stesse uniformi siano apposti elementi cifrati visibili a distanza che consentano l'immediata identificazione dello stesso personale;

          b) individuare i casi nei quali non si applica l'obbligo di cui alla lettera a), prevedendo, comunque, che il medesimo personale sia tenuto a indossare indumenti che consentano la sua immediata e univoca identificazione, anche a distanza, quale appartenente alle Forze di polizia;

          c) prevedere il divieto assoluto da parte del personale delle Forze di polizia di utilizzare segni distintivi propri delle professioni medica, infermieristica e giornalistica, stabilendo le relative sanzioni in caso di violazione;

          d) introdurre nella disciplina dei reati connessi al possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai Corpi di polizia prevista dall'articolo 497-ter del codice penale, la fattispecie del reato contravvenzionale relativa all'occultamento di tali segni distintivi.